CORONAVIRUS - DISPOSIZIONI DEL DPCM 10 Aprile 2020
Pubblicata il 12/04/2020
Dal 12/04/2020 al 04/05/2020
Sintesi dei contenuti del DPCM 10 aprile 2020, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.
Spostamenti
- consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Divieti e sospensioni attività
- vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- vietato svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, e le sedute di allenamento
- sospese le manifestazioni organizzate, gli .eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
- sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
- sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Misure sanitarie
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
Attività commerciali
- sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
- chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e delle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
Servizi
- sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del decreto;
- garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- i servizi di trasporto pubblico locale sono programmati dalla Regione sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Attività produttive
- sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del decreto;
- le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- consentite, previa comunicazione al Prefetto, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali
- consentite l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Attività professionali
si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Lavoro pubblico
- il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, per la durata dell’emergenza;
- qualora non sia possibile la prestazione in modalità lavoro agile e non sussistano inderogabili esigenze di servizio che implicano la presenza del dipendente nella sede di assegnazione, è raccomandato l’utilizzo delle ferie, il recupero del lavoro straordinario e della banca ore.
In allegato è disponibile il testo ufficiale del DPCM 10 aprile 2020
Spostamenti
- consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Divieti e sospensioni attività
- vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- vietato svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, e le sedute di allenamento
- sospese le manifestazioni organizzate, gli .eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone; sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
- sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
- sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Misure sanitarie
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
Attività commerciali
- sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
- chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e delle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
Servizi
- sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del decreto;
- garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- i servizi di trasporto pubblico locale sono programmati dalla Regione sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Attività produttive
- sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del decreto;
- le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- consentite, previa comunicazione al Prefetto, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali
- consentite l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Attività professionali
si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Lavoro pubblico
- il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, per la durata dell’emergenza;
- qualora non sia possibile la prestazione in modalità lavoro agile e non sussistano inderogabili esigenze di servizio che implicano la presenza del dipendente nella sede di assegnazione, è raccomandato l’utilizzo delle ferie, il recupero del lavoro straordinario e della banca ore.
In allegato è disponibile il testo ufficiale del DPCM 10 aprile 2020
Allegati
Nome | Dimensione |
---|---|
DPCM 10 aprile 2020pdf.pdf | 1.92 MB |
Codici ATECO autorizzati al 14 APRILE 2020.pdf | 320.15 KB |