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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO N.40 DEL 13.04.2020

Pubblicata il 14/04/2020
Dal 14/04/2020 al 04/05/2020

Sintesi dei punti dell’ordinanza regionale  del 13 aprile 2020
1. ✅ Confermate / adottate le seguenti misure:
a) Chiusura esercizi commerciali domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020
b) Divieto attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non con apposito piano;
c) negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante, fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle lettere k), m) e n) e al punto 2) relative al trasporto pubblico locale;
d) le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l’accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso *IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI METRI DUE;*
e) Vietata l’uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
f) Nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio 2020 il picnic all'aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo familiare residente nella proprietà stessa;
g)  è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l’assistenza al parto da parte del genitore;
h) l’attività motoria è individuale e SOLO IN PROSSIMITÀ della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera c);
i)  distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi per l’acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
j)  gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi;
k) ️in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell’accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori;
l) è ammessa l’attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta *esclusivamente* mediante consegna a domicilio;
m) tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza;
n)  ️ nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e fornitori, l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento;
o)  la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed *è consentita in due giorni alla settimana*, esclusi comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera k);
p)in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;
q) è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Ecocentro) comunali più vicini alla residenza;
r) è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge;
s)  sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere;
2.  Seguono misure specifiche sul trasporto pubblico locale sul territorio regionale. 
✅ la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
✅ all’applicazione delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti;
✅ per l’esecuzione  del presente provvedimento si incaricano la Direzione Infrastrutture e Trasporti relativamente al punto 2) e, per il resto, la Direzione Protezione Civile.
 
Si allega il testo integrale dell’ordinanza
 

Allegati

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Allegato Ordinanza Presidente Regione Veneto 40 del 13_04_2020.pdf 224.68 KB
Allegato IMG-20200414-WA0000.jpg 101.89 KB


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