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Comune di San Giorgio in Bosco > Amici della MTB > Codice della strada per il ciclista

Codice della Strada  27 settembre 2010

 

Attenzione!!! Dal 27 settembre 2010 è entrata in vigore una modifica al Codice della Strada che interessa tutti i ciclisti. All'articolo 182 è stato aggiunto il comma 9-bis che obbliga i ciclisti ad indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti nei seguenti casi:

 

- sempre quando circolano in galleria

 

- fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima     del suo sorgere.

 

I giubbotti o le bretelle retroriflettenti da utilizzare sono le stesse previste dall'articolo 162 del Codice della Strada ossia quelle che si devono utilizzare da chi si trova con un veicolo fermo o in avaria lungo una strada.

Le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti di protezione individuale sono state fissate dal DM 30.12.2003 .

 

I colori ammessi per i dispositivi sono arancio, giallo o rosso (tutti fluorescenti).

I dispositivi devono essere realizzati con materiali resistenti ed in grado di garantire la fluorescenza e la rifrangenza richiesta in modo stabile nel tempo ; non è richiesto che siano fatti di materiale ignifugo.

Su ogni capo conforme alle prescrizione tecniche richieste dal decreto ministeriale attuativo, deve essere collocata, a cura del produttore, un'etichetta di riconoscimento che deve contenere, almeno i seguenti dati:

 

1)  identificazione del produttore;

2)  marchio CE;  

3) riferimento all'approvazione da parte di un organismo di controllo riconosciuto; riferimento alla norma EN 471 ovvero al DM 30.12.2003 (facoltativa); 

4)  indicazione della taglia;  

5)  prestazione dell'indumento .

 

Di seguito è riportato il testo del comma 9-bis dell'articolo 182 del Codice della Strada.

 

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162

 

Il mancato utilizzo del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti nei casi previsti, comporta una sanzione di 23 euro.

 

L'importanza di rendersi visibili quando si circola in bicicletta nei casi di scarsa luminosità, non solo utilizzando dispositivi luminosi ma anche utilizzando giubbotti o bretelle retroriflettenti, sembra ovvia a prescindere dall'imposizione di legge o dalla sanzione.

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