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Esercizi di vicinato


Sono definiti esercizi di vicinato le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 250 mq.

Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.

L’attività di vendita può riguardare i prodotti del settore:

- alimentare: comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonchè dei prodotti per la pulizia e l’igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria;
- non alimentare generico: comprende tutti i prodotti non alimentari;
- misto: comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari.

Per l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il subentro, è necessario presentare Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

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