Avviso per le realizzazioni di pozzi ad usi domestici
06/07/2010 18:23
Per le utenze ad uso domestico, la realizzazione del pozzo è consentita, anche nelle aree servite da acquedotto, esclusivamente nei casi in cui:
1) già esiste un’utenza potabile da acquedotto pubblico, ma il soggetto gestore del servizio dichiara di non poter soddisfare adeguatamente il fabbisogno richiesto per gli usi domestici;
2) non esiste già un’utenza potabile da acquedotto e il soggetto gestore del servizio idrico dichiara l’impossibilità di eseguire l’allacciamento.
La realizzazione di un pozzo per gli usi domestici di cui all’art. 93 R. D. 1775/1933 deve essere preventivamente comunicata alle strutture regionali che svolgono le funzioni di Genio Civile almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
La comunicazione preventiva di cui sopra deve essere accompagnata dalla dichiarazione del soggetto gestore del servizio idrico attestante che l’area in cui è prevista la realizzazione del pozzo non è servita da acquedotto civile ovvero che, per l’utenza per gli usi domestici richiesta, ricorre una delle circostanze di cui ai punti 1) e 2) sopra indicati.
In ogni caso, come previsto dall’art. 40 comma 3 delle NTA, il pozzo dovrà essere dotato di organi di intercettazione e di adeguati strumenti di misura delle portate o volumi emunti.


Drago d'Oro
