Ufficio elettorale
Servizio
Locazione: BARCHESSA SUD - Vicolo Bembo
Responsabile: Filippin Primelio Augusto
Personale dell'ufficio: Marcon Gianni
Email: gianni.marcon@sangiorgioinbosco.mail
Telefono: 049/9453221
Apertura: dal lunedì al venerdì (9.00-13.00), martedì e giovedì pomeriggio (15.00-18.00).
Novità
Richiesta iscrizione albo scrutatori
Nel mese di novembre può essere presentata all'ufficio protocollo del Comune la richiesta di iscrizione all'albo degli scrutatori dei seggi elettorali usando il modello sotto riportato.
L'iscrizione è aperta a tutti i cittadini residenti maggiorenni in possesso della licenza media.
Chi avesse già effettuato la suddetta iscrizione negli scorsi anni non deve ripeterla in quanto è già iscritto nell'albo degli scrutatori di questo Comune.
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Articoli
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO:
A norma del DPR 16/5/1960 n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali: che all'art. 23 dispone:
"Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e delle Telecomunicazioni e dei trasporti
c) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli uffici sanitari e i medici condotti
e) i segretari comunali ed i dipendenti comunali, adetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali"
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione".-
La domanda deve essere presentata all'ufficio elettorale del Comune tra il 1° ottobre e il 31 ottobre di ogni anno.
ALBO DELLE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
L'Ufficio elettorale possiede un Albo degli scrutatori che viene formato a seguito di iscrizione volontaria da parte di soggetti interessati a ricoprire il ruolo di scrutatore. In occasione di elezioni gli scrutatori vengono nominati attingendo da questo albo.
DOVE: Ufficio Elettorale - Orario Da lunedì' al venerdì 9.00 - 13.00 martedì e giovedi 15.00 - 18.00.
Periodo: Iscrizione dal 1° NOVEMBRE al 30 NOVEMBRE di ogni anno.
MODALITA' DI RICHIESTA: I moduli per la domanda di iscrizione si ritirano presso l'ufficio sopra indicato. Per poter fare domanda è necessario avere determinati requisiti:
- essere elettore del Comune
- essere almeno in possesso del titolo di studio della scuola media dell'obbligo
- non aver superato i 70° anni di età.
NOTIZIE UTILI: una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione l'anno successivo. Coloro che non intendono più svolgere la funzione di scrutatore possono richiedere la cancellazione dell'albo entro il mese di dicembre di ogni anno compilando l'apposita modulistica presso l'Ufficio Elettorale. I comprensi ricevuti dagli scrutatori non sono soggetti a IRPEF, quindi non vanno dichiarati. Non possono assumere l'ufficio di scrutatore:
- i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti a forze armate in servizio;
- I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- I segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
In occassione della consultazione elettorale, la Commissione Elettorale, in seduta pubblica, dal 25° al 20° giorno antecedente la data della votazione, nomina gli scrutatori da destinare ai seggi elettorali, tra coloro che sono iscritti all'albo. E' possibile rinunciare solo per grave impedimento da comunicare al Sindaco entro 48 ore è necessario riconsegnare all'ufficio elettorale l'originale della nomina che è stata notificata.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge n° 95/89 e Legge 53/90 modificate dall'art. 9 legge 120/99
TESSERA ELETTORALE
La Tessera dovrà essere esibita al Presidente di Seggio ad ogni consultazione elettorale con un documento d'identificazione (Carta d'identità, Passaporto o altro documento equipollente). Ad ogni votazione sulla tessera verrà apposto un timbro per certificare l'avvenuta votazione.
DOVE: Ufficio Elettorale - Tel. 049(9453208 - Fax 049/9450438
Nel caso di deterioramento, smarrimento o furto, poiché va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, occorre la presenza dell'interessato. Qualora questi non potesse presentarsi personalmente, è sempre possibile che una terza persona ritiri il modulo apposito e lo riporti, compilato e sottoscritto dall'interessato con allegata una fotocopia del documento d'identità dell'interessato stesso
SCADENZA: vale per diciotto consultazioni elettorali.
NOTIZIE UTILI: In caso di furto l'elettore dovrà presentare denuncia presso gli Uffici di Pubblica Sicurezza - Nel caso di smarrimento dovrà dichiararlo, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, all'ufficio elettorale che provvederà a rilasciarne un'altra.
Nel caso di trasferimento di residenza nel Comune di San Giorgio in Bosco: l'Ufficio elettorale provvederà ad inviare agli interessati la nuova tessera elettorale. In caso di cambio di residenza in ambito comunale, l'Ufficio elettorale provvederà a sostituire l'indirizzo della tessera e la sezione di appartenenza.
Si ricorda inotre che gli elettori affetti da gravi infermità fisiche, impossibilitati in modo permanente ad esercitare autonomamente il proprio voto, possono presentare all'Ufficio Elettorale apposita richiesta corredata da certificazione sanitaria attestante tale condizione, al fine di ottenere la relativa annotazione del diritto di voto assistito sulla tessera elettorale.
ELETTORALE
Elettorato
Elettorato attivo e passivo
Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero coloro che sono "elettori". Per essere elettore occorre:
essere cittadino italiano;
aver compiuto il 18° anno di età;
non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali.
Per alcune tipologie di elezioni (sindaco, comunali, circoscrizionali e parlamento europeo) sono state introdotte norme per favorire l'esercizio del voto e di eleggibilità alle elezioni comunali di cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza: essi, previa domanda e iscrizione in apposite liste, possono partecipare all'elezione degli organi del Comune e delle Circoscrizioni in cui sono residenti, concorrendo quindi alla formazione del corpo elettorale attivo. Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni.
Capacità elettorale
La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce che "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2". A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana Si acquista per nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica) [norma di riferimento legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"].
- Maggiore età E' condizionata al compimento della maggiore età, a norma dell'art. 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39 [La maggiore età fa acquistare il diritto elettorale attivo ad esclusione della elezione per il Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori devono aver compiuto il 25° anno di età].
- Assenza di cause ostative che precludono l'iscrizione nelle liste elettorali: vi rientrano i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, comportanti l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ecc. (art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), e si possono riassumere brevemente:
Non sono elettori:
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".
Sezioni elettorali
Ripartizione del territorio del Comune in sezioni
Al fine di una migliore gestione del corpo elettorale, il territorio Comunale è suddiviso in sezioni elettorali e ogni sezione ha una propria circoscrizione che comprende tutte le aree di circolazione (corsi, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc.) o parte di esse comprese in una in una determinata parte del Comune. Tutti gli elettori della circoscrizione , risultati tali dall'indirizzo riportato sulle liste generali, sono assegnati alla stessa sezione. Gli elettori residenti all'estero sono iscritti nella sezione della quale fa parte indirizzo dell'ultima abitazione in Italia. Ad esclusione dei ricoverati in luoghi di cura o ristretti presso case circondariali, che sono assegnati alle sezioni ospedaliere o di detenzione, non è consentita l'istituzione di sezioni speciali o ripartire diversamente il corpo elettorale.
Seggi elettorali
Per ogni sezione è istituito un ufficio elettorale o seggio. L'ufficio elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è composto da un presidente e da quattro scrutatori ridotti a tre per i referendum, e da un segretario, scelto dal presidente. L'ubicazione dei seggi elettorali è prevista in edifici scolatici (a partire dal grado inferiore) e pubblici anche non scolastici (art. 17, comma 50, legge 15 maggio 1997, n. 127). La normativa sull'ubicazione dei seggi elettorali è contenuta nell' art. 38 del T.U. n.223/1967 ; inoltre, con legge 5 febbraio 1998, n. 22 [che detta disposizioni sull'uso della bandiera] in attuazione dell'art. 12 della Costituzione e dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, l'art. 2, comma 2, prevede che "La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni..."

Drago d'Oro
