DPCM 17 Maggio 2020 e suoi allegati. ORDINANZA n. 48 del 17.05.2020 PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO
Pubblicata il 17/05/2020
Dal 17/05/2020 al 02/06/2020
Pubblichiamo
sintesi del decreto del 16 maggio 2020
testo del Dlgs 16 maggio 2020
DPCM 17 maggio 2020
Ordinanza Regione Veneto 17 maggio 2020
DECRETO N. 33/2020 "RIAPERTURA" - FASE 2*
_(G.U. nr.125 del 16 maggio 2020)_
IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 2020 FINO AL 31 LUGLIO 2020 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE*
cessano di avere effetto tutte le limitazioni di circolazione all'interno della *REGIONE*.
*All'interno della regione non occorrerà più avere una ragione specifica per spostarsi e non servirà più l'autodichiarazione.*
*fino al 2 giugno* sono vietati gli spostamenti (con mezzi pubblici e PRIVATI) in una regione diversa da quella in cui ci si trova;
le uniche motivazioni di spostamento in una *regione diversa* sono:
● COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE
● ASSOLUTA URGENZA
● MOTIVI DI SALUTE
in ogni caso, è *sempre consentito* il rientro presso il proprio:
● DOMICILIO
● ABITAZIONE
● RESIDENZA
fino al 2 giugno sono *vietati gli spostamenti da e per l'estero* sia con mezzo pubblico che privato
gli unici *spostamenti da e per l'estero consentiti* sono per:
● COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE
● ASSOLUTA URGENZA
● MOTIVI DI SALUTE
● RIENTRO DOMICILIO - ABITAZIONE - RESIDENZA
dal 3 giugno 2020, gli spostamenti *da e per l'estero* potranno essere limitati con ulteriori provvedimenti in relazione a specifici stati o territori tenendo conto del rischio epidemiologico
gli spostamenti tra:
● STATO DEL VATICANO
● REPUBBLICA DI SAN MARINO
e le regioni ad essi confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
_(si intendono spostamenti all'interno della stessa regione)_
divieto assoluto di mobilità per le persone sottoposte a *quarantena*
divieto assoluto di *assembramenti* in:
● LUOGHI PUBBLICI
● LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
sempre garantendo il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza di 1 metro potranno riprendere (in luogo pubblico o aperto al pubblico):
● MANIFESTAZIONI
● EVENTI O SPETTACOLI
● CONVEGNI
● CONGRESSI
● FUNZIONI RELIGIOSE
*fino al 31 luglio* restano sospese le seguenti attività che dovranno continuare in modalità "da remoto":
● ATTIVITÀ DIDATTICHE
● ATTIVITÀ SCOLASTICHE
● UNIVERSITÀ
● ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
● CORSI PROFESSIONALI
● MASTER
● CORSI PROFESSIONALI SANITARI
● UNIVERSITÀ PER ANZIANI
● CORSI ORGANIZZATI DA ENTI PUBBLICI
*ATTIVITÀ COMMERCIALI*
per quanto riguarda gli *ESERCIZI COMMERCIALI* non rileva più la tipologia di attività, ma il *RISPETTO DI PROTOCOLLI* o *LINEE GUIDA* adottati dalle singole regioni o, in mancanza, a livello nazionale.
quindi potranno riaprire tutte le attività commerciali! MA ATTENZIONE AL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA FORNITE DALLE REGIONI CHE SI DIFFERENZIERANNO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ.
il principio cardine rimarrà sempre quello del *divieto di assembramento e distanza di sicurezza!*
le regioni monitoreranno con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica.
Per questo motivo sarà sempre possibile introdurre misure ampliative o restrittive alle attività commerciali
*SANZIONI*
denuncia penale all'Autorità Giudiziaria _(tranne nei casi previsti dall'art. 650 cp.)_
in tutti gli altri casi _(compresi quelli di cui all'art. 650 cp.)_ sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta di € 400.
se commessa con l'utilizzo di un veicolo pagamento in misura ridotto di € 533,33
entrambe le infrazioni possono essere ridotte del 30% se pagate entro 30 gg. _(fino al 31 luglio)_
nel caso di illeciti commessi da esercenti attività commerciali, oltre la sanzione, è prevista la sospensione dell'attività da 5 a 30 gg.
i proventi delle sanzioni:
andranno allo stato se violazioni ai decreti
andranno alle regioni se violazioni di ordinanze regionali
coloro che sono sottoposti a regime di quarantena e violano le limitazioni imposte, verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 1265/34
sintesi del decreto del 16 maggio 2020
testo del Dlgs 16 maggio 2020
DPCM 17 maggio 2020
Ordinanza Regione Veneto 17 maggio 2020
DECRETO N. 33/2020 "RIAPERTURA" - FASE 2*
_(G.U. nr.125 del 16 maggio 2020)_
IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 2020 FINO AL 31 LUGLIO 2020 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE*
cessano di avere effetto tutte le limitazioni di circolazione all'interno della *REGIONE*.
*All'interno della regione non occorrerà più avere una ragione specifica per spostarsi e non servirà più l'autodichiarazione.*
*fino al 2 giugno* sono vietati gli spostamenti (con mezzi pubblici e PRIVATI) in una regione diversa da quella in cui ci si trova;
le uniche motivazioni di spostamento in una *regione diversa* sono:
● COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE
● ASSOLUTA URGENZA
● MOTIVI DI SALUTE
in ogni caso, è *sempre consentito* il rientro presso il proprio:
● DOMICILIO
● ABITAZIONE
● RESIDENZA
fino al 2 giugno sono *vietati gli spostamenti da e per l'estero* sia con mezzo pubblico che privato
gli unici *spostamenti da e per l'estero consentiti* sono per:
● COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE
● ASSOLUTA URGENZA
● MOTIVI DI SALUTE
● RIENTRO DOMICILIO - ABITAZIONE - RESIDENZA
dal 3 giugno 2020, gli spostamenti *da e per l'estero* potranno essere limitati con ulteriori provvedimenti in relazione a specifici stati o territori tenendo conto del rischio epidemiologico
gli spostamenti tra:
● STATO DEL VATICANO
● REPUBBLICA DI SAN MARINO
e le regioni ad essi confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
_(si intendono spostamenti all'interno della stessa regione)_
divieto assoluto di mobilità per le persone sottoposte a *quarantena*
divieto assoluto di *assembramenti* in:
● LUOGHI PUBBLICI
● LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
sempre garantendo il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza di 1 metro potranno riprendere (in luogo pubblico o aperto al pubblico):
● MANIFESTAZIONI
● EVENTI O SPETTACOLI
● CONVEGNI
● CONGRESSI
● FUNZIONI RELIGIOSE
*fino al 31 luglio* restano sospese le seguenti attività che dovranno continuare in modalità "da remoto":
● ATTIVITÀ DIDATTICHE
● ATTIVITÀ SCOLASTICHE
● UNIVERSITÀ
● ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
● CORSI PROFESSIONALI
● MASTER
● CORSI PROFESSIONALI SANITARI
● UNIVERSITÀ PER ANZIANI
● CORSI ORGANIZZATI DA ENTI PUBBLICI
*ATTIVITÀ COMMERCIALI*
per quanto riguarda gli *ESERCIZI COMMERCIALI* non rileva più la tipologia di attività, ma il *RISPETTO DI PROTOCOLLI* o *LINEE GUIDA* adottati dalle singole regioni o, in mancanza, a livello nazionale.
quindi potranno riaprire tutte le attività commerciali! MA ATTENZIONE AL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA FORNITE DALLE REGIONI CHE SI DIFFERENZIERANNO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ.
il principio cardine rimarrà sempre quello del *divieto di assembramento e distanza di sicurezza!*
le regioni monitoreranno con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica.
Per questo motivo sarà sempre possibile introdurre misure ampliative o restrittive alle attività commerciali
*SANZIONI*
denuncia penale all'Autorità Giudiziaria _(tranne nei casi previsti dall'art. 650 cp.)_
in tutti gli altri casi _(compresi quelli di cui all'art. 650 cp.)_ sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta di € 400.
se commessa con l'utilizzo di un veicolo pagamento in misura ridotto di € 533,33
entrambe le infrazioni possono essere ridotte del 30% se pagate entro 30 gg. _(fino al 31 luglio)_
nel caso di illeciti commessi da esercenti attività commerciali, oltre la sanzione, è prevista la sospensione dell'attività da 5 a 30 gg.
i proventi delle sanzioni:
andranno allo stato se violazioni ai decreti
andranno alle regioni se violazioni di ordinanze regionali
coloro che sono sottoposti a regime di quarantena e violano le limitazioni imposte, verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 1265/34
Allegati
Nome | Dimensione |
---|---|
DPCM 17.05.2020 firmato.pdf | 1.6 MB |
allegati definitivi DPCM 17.05.2020.pdf | 1.29 MB |
Ordinanza Regione del Veneto 48 del 17_05_2020.pdf | 230.1 KB |