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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO n. 55 del 29.05.2020

Pubblicata il 30/05/2020
Dal 30/05/2020 al 30/06/2020

ORDINANZA REGIONE VENETO NR. 55 DEL 29 MAGGIO 2020
SPOSTAMENTI INDIVIDUALI 
Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al 
pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i 
bambini al di sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso  continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo 
spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della 
mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.
✅ Sono vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.
✅ Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra 
loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del 
Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province 
collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.
 ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI
✅ Dal 1° giugno 2020 le attività economiche e sociali di seguito indicate sono svolte in conformità alle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate il 25 maggio 
2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
✅  A parziale modifica della scheda relativa alle attività degli stabilimenti balneari la superficie 
minima per ombrellone è di 12 metri quadrati
▶️ L'ordinanza ha effetto dal 1° giugno 2020 al 14 giugno 2020
La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 da 400 a 1.000 euro. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”

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Allegato ORDINANZA REGIONE VENETO NR.docx 15.18 KB

Categorie Cultura | News

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