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Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021

Pubblicata il 13/03/2021
Dal 10/04/2021 al 10/04/2021

🔴Da lunedì 15 marzo la nostra regione sarà ZONA ROSSA, di seguito un breve riepilogo delle regole indicateci dal Governo:
 
🚗Spostamenti: È vietato ogni spostamento sia nel proprio Comune che in altri Comuni, tranne che per lavoro, salute o necessità. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
 
💻Scuola: sono sospesi tutti i servizi educativi (nidi) e tutte le attività didattiche scolastiche di ogni ordine e grado in presenza, solo DAD. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
 
🍎🍞🧀Attività commerciali: Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato che nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 26, comma 2.
 
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
 
🍕🍻Ristorazione: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
 
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
 
💇‍♀️💆‍♀️💅Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 (in sostanza aperte lavanderie e pompe funebri)
 
🧘🤸‍♀️Sono consentite attività motorie e all’aperto solamente in forma individuale e nei pressi della propria abitazione

Allegati

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Allegato Ordinanza Ministro Salute 12 marzo 2021.pdf 1.6 MB


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