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Attribuzione cognome al figlio al momento della denuncia di nascita

La Corte Costituzionale con la Sent. 31 maggio 2022, n. 131 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, del Codice Civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”. L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.
Quindi, dal 2 giugno 2022, i genitori potranno attribuire al nascituro entrambi i loro cognomi, nell’ordine concordato (cioè prima quello del padre e poi quello della madre, o viceversa) oppure potranno decidere, di comune accordo, di dare al figlio un unico cognome (che potrà essere quello paterno o quello materno).
Questa attribuzione verrà fatta al momento in cui avverrà la denuncia di nascita presso l'ufficio di Stato Civile, consegnando la DICHIARAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI COGNOME AL FIGLIO (scaricabile dal sito del Comune dentro "MODULISTICA", sezione "ANAGRAFE"), compilato, firmato e unito alle fotocopie dei documenti d'identità di entrambi i genitori.



 
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