Descrizione
Il presente documento informa sui giochi proibiti e sul Regio decreto 18/06/1931 n. 773.
L’art. 110, comma 1, del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) prevede, in merito all’esposizione della tabella dei giochi proibiti, che in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli esercizi pubblici, compresi i pubblici esercizi, circoli privati o altre attività autorizzate alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, sia esposta una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza.
Al fine di adempiere alle previsioni di cui al suddetto art. 110, comma 1, del TULPS, è qui scaricabile la copia vidimata dal Comune il cui originale è custodito presso i competenti uffici comunali. Gli interessati potranno adempiere all’obbligo di cui sopra stampando il documento ed affiggendolo presso il locale, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.